Incidenti stradali

Nel caso di incidente stradale avvenuto tra veicoli a motore, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i proprietari, devono, come prima cosa, denunciare il sinistro alla propria Compagnia Assicuratrice, con cui è stato stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Quando dall’incidente siano derivati danni materiali o lesioni di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%) i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia Assicuratrice (c.d. indennizzo diretto ex art. 149 Cod. Ass.ni). Tale richiesta di risarcimento per l’indennizzo diretto deve essere inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento o a comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Il termine è di 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subìto solo danni a cose e di 30 in presenza del modulo di constatazione amichevole (CAI) sottoscritto da entrambi i conducenti.

L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici, a cui il danneggiato non può rifiutarsi sottoporsi.

Una volta formulata l’offerta il danneggiato può dichiarare di accettarla e la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dall’accettazione, oppure di non accettarla; in tal caso la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo; stessa cosa accade se il danneggiato non si pronuncia entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di sessanta-novanta giorni previsti dal Cod. Ass.ni, il danneggiato può proporre azione diretta nei confronti della propria Compagnia, innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, a secondo dell’entità del risarcimento.

La procedura di indennizzo diretto, si precisa, non è attivabile nei casi di scontro fra più di due veicoli, nel caso di veicolo non regolarmente assicurato o non immatricolato in Italia, di veicolo che non appartenga alla categoria dei veicoli a motore e di scontro fra veicolo con un pedone, un ciclista, un veicolo speciale, una macchina agricola o un bene immobile. Non è attivabile nemmeno qualora il sinistro abbia causato danni alla persona non lievi, ossia con lesioni che comportano un danno biologico superiore al 9%.
In tutti questi casi, infatti, il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia di Assicurazione del veicolo che ha causato il danno, utilizzando l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Ass.ni.
Si segnala che con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009, la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.

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