LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELL’IMPIANTO SKILIFT

Quando il gestore è tenuto a pagare i danni?

Mag 31, 2018Blog

Parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono che ai casi di risalita effettuati con skilift non siano applicabili il contratto di trasporto e la relativa presunzione di responsabilità in capo al vettore, di cui all’art. 1681 c.c., in quanto il gestore dell’impianto di risalita si limiterebbe a fornire la pista di risalita, l’energia di trazione e l’ausilio per l’aggancio, mentre a tutto il resto dovrebbe provvedere il passeggero, con un comportamento diligente, idoneo a permettergli il raggiungimento della destinazione prescelta (una sorta di “autotrasporto”).

Secondo un diverso orientamento, invece, tale distinzione non è condivisibile in quanto, a ben vedere, nelle ipotesi di skilift, così come in quelle di funivia, seggiovia, cabinovia, il vettore assume il medesimo obbligo di trasferire l’utente sano e salvo da valle a monte, in base alle modalità concrete proprie del mezzo prescelto, dovendo in ogni caso rispondere di eventuali incidenti verificatisi nel corso del trasporto.

Di conseguenza anche al trasporto a monte a mezzo di skilift si applicherebbe l’art. 1681 c.c., che prevede una presunzione relativa di responsabilità a carico del gestore dell’impianto di risalita. Il gestore, quindi, deve rispondere dei danni occorsi all’utente durante la salita se risulti provata una violazione del dovere di diligenza, richiesto dalla natura dell’attività svolta e dalle specifiche circostanze del caso concreto.

Ad ogni modo, qualora si ritenesse che il trasporto a mezzo di skilift rappresenti un contratto atipico, la responsabilità del gestore dell’impianto di risalita per gli infortuni verificatisi durante il viaggio sarebbe regolata dalle comuni regole in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..

Il risultato non cambia: l’art. 1218 c.c. pone comunque l’onere della prova dell’esatto adempimento della prestazione a carico del gestore dell’impianto, il quale dovrà dimostrare, così come nell’ambito dell’art. 1681 c.c. di aver predisposto le misure di cautela e di sicurezza idonee ad evitare il danno (in via esemplificativa: aver adeguatamente battuto la pista, aver posto segnali visibili relativi alla pendenza e alla difficoltà della pista stessa, non aver impresso velocità eccessiva o irregolare al mezzo, di aver munito l’impianto di personale ausiliario diligente).

E, in ogni caso, andrà senza dubbio verificato il comportamento tenuto dallo sciatore, in quanto è impensabile richiedere al gestore dell’impianto l’onere di accertarsi della piena osservanza da parte dei trasportati delle norme cautelari vigenti o delle abilità degli stessi, dovendo limitarsi a prevenire situazioni di effettivo pericolo per gli utenti.
Ad esempio la responsabilità del gestore è stata esclusa in caso di sciatore che si era infortunato su uno skilift ad ancora, perché lo aveva impropriamente utilizzato, ovvero nel caso in cui lo sciatore era stato investito dal conducente di uno slittino che aveva attraversato la pista di risalita dello skilift, ovvero nel caso in cui lo sciatore era stato colpito al viso dal piattello dello skilift abbandonato con eccessivo slancio dallo sciatore che lo precedeva.