RIFORMA CRISI DI IMPRESA – COSA CAMBIA

Apr 2, 2020Blog

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riforma la legge fallimentare e le procedure concorsuali, fornendo alle imprese nuovi strumenti per la diagnosi precoce dello stato di difficoltà, al fine di garantire e preservare la continuità aziendale.

La novità rilevante è costituita dall’introduzione di un sistema d’allerta, che prevede l’imposizione di obblighi di segnalazione finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Precisamente, sono previsti un meccanismo di segnalazione interna ed uno di segnalazione esterna.

Segnalazione interna.

L’art. 14 comma 1 del Codice prevede che gli organi di controllo interni verifichino che l’organo amministrativo valuti costantemente:

  • l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario;
  • il prevedibile andamento della gestione.

Nel caso di fondati indizi della crisi di impresa, gli organi di controllo hanno l’obbligo di segnalare immediatamente tali indizi all’organo amministrativo. Entro il termine fissato nella segnalazione l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI in cui si trova la sede legale dell’impresa (Organismo di Composizione della Crisi, che dovrà essere istituito presso le camere di commercio).

Segnalazione esterna.

L’articolo 15 prevede l’obbligo di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e agente della riscossione).

Tali soggetti devono avvisare il debitore, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, che la sua esposizione debitoria ha superato un determinato importo soglia.

Essi devono procedere senza indugio ad inoltrare una segnalazione all’OCRI se nei 90 giorni successivi dalla ricezione dell’avviso il debitore:

  • non ha provveduto ad estinguere integralmente il proprio debito o a regolarizzarlo con una delle modalità previste dalla legge;
  • non è in regola con il pagamento delle rate delle somme dovute a titolo di imposta o ritenute secondo quanto previsto dall’art. 3 bis del D.lgs n. 462/1997;
  • non ha presentato istanza di composizione assistita della crisi;
  • non ha presentato domanda per l’accesso a una procedura di regolazione della crisi.

Una volta effettuata la segnalazione, il procedimento innanzi all’OCRI è composto da due fasi distinte:

  1. Fase di allerta che nasce dalle segnalazioni sopra indicate e conduce, mediante l’audizione, all’individuazione delle misure possibili per porre rimedio allo stato di crisi.
  2. Fase di composizione assistita della crisi, caratterizzata dai tentativi di trattative con i creditori. Tale fase è eventuale, in quanto vi si accede solo con la richiesta del debitore, pertanto quest’ultimo vi può accedere anche a prescindere dalla segnalazione oppure, dopo la segnalazione e prima dell’audizione.

Si precisa che, a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati rinviati di ulteriori sei mesi (rispetto all’originario termine del 15 agosto 2020), per tutte le imprese, gli effetti dei nuovi sistemi di allerta, in quanto le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), che dovevano anch’essi essere istituiti entro il 15 agosto 2020 presso ciascuna camera di commercio, si dovranno far decorrere dal 15 febbraio 2021.

Rimane tuttavia fissata al 15 agosto 2020 l’entrata in vigore dell’obbligo per gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione di “verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione”, nonché di segnalare al medesimo organo “l’esistenza di fondati indizi della crisi” (articolo 14, primo comma), mentre è da intendersi differita al 15 febbraio 2021 l’obbligatorietà della segnalazione all’OCRI nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.

Il differimento al 15 febbraio 2021 è da intendersi riferito anche all’operatività dell’obbligo di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati.