WHISTLEBLOWING

Mar 30, 2023Blog

WHISTLEBLOWING: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. 24/2023 DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA – PER I PRIVATI TEMPI RISTRETTI PER ADEGUARSI

È ormai prossima l’applicazione su larga scala delle nuove norme sul c.d. whistleblowing, le procedure aziendali finalizzate a favorire la segnalazione di possibili illeciti con la garanzia dell’anonimato del soggetto che fornisce le informazioni. E’ stato infatti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Dlgs 24/2023 e le imprese devono attrezzarsi per adeguarsi al rispetto
delle nuove disposizioni. La nuova normativa entrerà in vigore dal 15 luglio 2023 per le
aziende private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori superiore a
249, mentre per quelle che non hanno superato tale soglia, la decorrenza è fissata al 17
dicembre 2023. In ogni caso, tutte le imprese hanno a questo punto l’onere di mettersi al
riparo ed attrezzarsi fin da subito per arrivate preparate a tale appuntamento, in quanto la
normativa prevede diversi adempimenti ed anche considerate le sanzioni previste in caso di
inosservanza. in buona sostanza tali adempimenti interessano tutti i soggetti privati che hanno
impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con la particolarità
che a questi soggetti si aggiungono anche quelli che, nonostante non abbiano toccato la media
di 50 lavoratori, operano nel campo di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del
riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, e
quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione in forza del Dlgs 231/2001. In buona
sostanza, tutte quelle realtà che rientrano in una delle situazioni appena contemplate dovranno
predisporre appositi canali di segnalazione interni in grado di preservare la riservatezza
dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque
menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa
documentazione. Doverosa la precisazione che le imprese potranno gestire in autonomia, al
loro interno, questi canali, affidandoli a una persona o a un ufficio aziendale interno,
autonomo e costituito da personale specificamente formato, oppure potranno ricorrere a dei
soggetti esterni, dotati anch’esso di personale adeguatamente formato sulla materia. Le
segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta (anche attraverso appositi strumenti
informatici), in forma orale (attraverso linee telefoniche preposte o sistemi di messaggistica
attivati per tale finalità) ovvero, su richiesta specifica del segnalante, attraverso incontri in
presenza. Nel Decreto Legislativo sono anche indicate le modalità con le quali dovrà essere
resa nota l’esistenza dei canali di segnalazione: le imprese dovranno quindi dotarsi di
un’informativa esplicita riguardante procedure e presupposti per rendere le segnalazioni, sia
interne, sia esterne, di semplice fruibilità sul luogo di lavoro e sul sito internet. Tutte queste
procedure hanno la finalità di preservare la riservatezza del segnalante: identità (e indicazioni
per risalirvi) non potranno essere rese note, salvo che il segnalante non presti il proprio
espresso consenso, a persone diverse da quelle deputate a ricevere o a dare corso alle

segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (con la previsione di apposite
misure sanzionatorie in caso di procedimenti disciplinari). Altro adempimento previsto dalla
normativa è l’onere di rilasciare ai segnalanti, nel termine di sette giorni dal ricevimento della
segnalazione, un avviso di ricevimento della segnalazione e, entro tre mesi, un primo
riscontro sull’evoluzione della procedura. Per quanto concerne, poi, il ventaglio di condotte
potenzialmente oggetto delle segnalazioni, esse potranno riguardare tutte le condotte illecite
di natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o
dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, anche se previste dal diritto
comunitario. Le sanzioni previste dalla normativa per le imprese che non si adegueranno entro
le scadenze previste sono gravose, in quanto l’ANAC avrà il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie di importo variabile a seconda delle diverse tipologie, con una
soglia massima di 50.000,00 Euro. Con buona probabilità l’applicazione della nuova
normativa genererà incertezze e problematiche di interpretazione del dettato della legge, ad
esempio per la poco delineata distinzione tra segnalazioni interne ed esterne, per l’impatto
sugli organismi di vigilanza già esistenti in azienda, per le modalità di calcolo delle soglie,
ragion per cui si dovrà attendere per fare maggior chiarezza l’intervento dell’ANAC con
apposite linee guida.