IL DIRITTO ALL’OBLIO NEI MOTORI DI RICERCA

IL DIRITTO ALL’OBLIO NEI MOTORI DI RICERCA

IL DIRITTO ALL'OBLIO NEI MOTORI DI RICERCA

Il diritto all’oblio, di matrice giurisprudenziale, è rappresentato dal diritto di un individuo a non essere più ricordato in relazione a notizie di cronaca datate e per le quali non vi è più interesse pubblico alla divulgazione
In particolare, per quanto concerne il mondo di internet, ognuno ha diritto a che un’informazione che lo riguardi non venga più collegata al proprio nome da un elenco di risultati che appare inserendo una determinata query in un motore di ricerca (ad esempio Google).

A tale proposito è intervenuta una importante pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-131/12, 13 maggio 2014), la quale ha affermato la possibilità, per tutti i cittadini europei, di richiedere direttamente al motore di ricerca la rimozione di dati personali, qualora l’interessato ritenga che la loro permanenza non sia più giustificata in relazione al trascorrere del tempo.
Il caso deciso dalla Corte di Giustizia ha preso avvio dal ricorso di un soggetto spagnolo, tale Gonzales, il quale si lamentava del fatto che nell’indice del motore di ricerca di Google figurava un annuncio che lo riguardava, in relazione alla vendita all’asta di immobili in seguito ad un pignoramento per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.
Il pignoramento era stato definito da anni e il debito era stato pagato, pertanto Gonzales aveva chiesto a Google la rimozione dei suoi dati dal motore di ricerca, in quanto non più rilevanti. La Corte, nel caso deciso, ha ritenuto prevalenti i diritti fondamentali dell’individuo sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, nonché sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione riguardante il ricorrente.
Ma non solo. La Corte ha specificato che il motore di ricerca può essere obbligato alla rimozione dei dati personali anche se i siti sorgente non li hanno rimossi, come nel caso dalla stessa trattato.
Pertanto, oggi, ogni cittadino europeo può fare richiesta a Google finalizzata all’eliminazione dell’indicizzazione di contenuti che riguardano informazioni personali relative ad eventi del passato, che risultino – citando le parole della sentenza – “inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati”.
Attenzione: de-indicizzazione non vuol dire cancellare da internet gli articoli/foto che ci riguardano, bensì che la ricerca su Google non darà più nei risultati quei link segnalati, se la richiesta viene approvata, e quindi se si tratta di contenuti inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati.
Google, in seguito alla sopracitata sentenza, ha predisposto un modulo online attraverso il quale i cittadini europei possono richiedere la rimozione di link dai risultati di ricerca.

Ecco il link:
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636426429976680831-3600022492&rd=1

INTERVENTO ESTETICO MAL RIUSCITO: LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA

INTERVENTO ESTETICO MAL RIUSCITO: LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA

INTERVENTO ESTETICO MAL RIUSCITO: LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA

In linea generale, quando si agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esito infausto di un intervento estetico, si estende il contraddittorio della causa anche alla struttura sanitaria che ha ospitato l’operazione.

Infatti, la struttura sanitaria, con l’accettazione del paziente ai fini del ricovero per l’intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, da cui derivano obblighi non solo di tipo alberghiero, ma anche di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Conseguentemente, anche la struttura sanitaria risulta responsabile, ex art. 1218 c.c., per l’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c. per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, in qualità di suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando al riguardo la circostanza che il sanitario sia di fiducia dello stesso paziente e da lui stesso scelto (Cassazione n. 13953/2007 e n. 1620/2012).

La responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento di proprie obbligazioni sussiste, ad esempio, in caso di inefficiente organizzazione delle attrezzature o del personale medico ausiliario e paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero. La responsabilità per il comportamento dei medici, invece, prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, assumendo rilevanza la circostanza che dell’opera del medico la casa di cura comunque si avvalga nell’attuazione del rapporto obbligatorio. La responsabilità dell’ente, pertanto, trova fondamento, non già nella colpa degli ausiliari, ma nel rischio relativo all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.

Tale sentenza ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (cioè che sia stato operato), dell’aggravamento o insorgenza della situazione patologica per effetto dell’intervento e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari. A carico dell’obbligato (il sanitario o la struttura) resta, invece, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975/2009).

VADEMECUM IN CASO DI INTERVENTI ESTETICI MAL RIUSCITI

VADEMECUM IN CASO DI INTERVENTI ESTETICI MAL RIUSCITI

VADEMECUM IN CASO DI INTERVENTI ESTETICI MAL RIUSCITI

Quando si subiscono danni in conseguenza di un intervento chirurgico di natura estetica, bisogna tenere bene a mente che, se si decide di intraprendere una causa di risarcimento danni, è necessario fornire la prova delle seguenti circostanze:

  • dell’esistenza del contratto o del “contatto” tra paziente e Medico;
  • dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie;
  • del relativo nesso di causa con l’azione o l’omissione del Medico, secondo il criterio della normalità causale ossia del “più probabile che non”.

Spetterà invece al Medico dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita diligentemente e che l’esito infausto dell’intervento sia stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile.

In particolare, secondo l’orientamento della Cassazione civile, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno. Di contro, spetta al Medico convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso ovvero che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass., n. 15993/2011).

Per adempiere al proprio onere probatorio e sostenere fondatamente un’azione di risarcimento danni, il danneggiato dovrà preliminarmente munirsi, come minimo, della seguente documentazione:

  1. Cartelle cliniche relative all’intervento subito.
  2. Documentazione fotografica il più esaustiva possibile: le foto della propria situazione precedente e le proprie foto dopo l’intervento.
  3. Eventuali referti medici che certificano i problemi insorti in conseguenza dell’intervento.
  4. Relazione medico legale che accerti l’entità del danno, la responsabilità del Medico e il rapporto di causalità esistente tra il danno e la malpractice.
  5. Eventuale relazione di uno psicologo che certifichi il disagio e i danni di natura morale post-intervento.

OMESSA INFORMAZIONE IN MATERIA IN INTERVENTI ESTETICI: LA RESPONSABILITA’ E’ AUTOMATICA

OMESSA INFORMAZIONE IN MATERIA IN INTERVENTI ESTETICI: LA RESPONSABILITA’ E’ AUTOMATICA

OMESSA INFORMAZIONE IN MATERIA IN INTERVENTI ESTETICI: LA RESPONSABILITA’ E’ AUTOMATICA

Commento a Cassazione Civile, sez. III, sentenza 06/06/2014 n° 12830.
Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione civile riguardava un intervento di chirurgia estetica – tecnicamente riuscito –, volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla.

Tale intervento, tuttavia, aveva lasciato sulla pelle della paziente una brutta cicatrice senza che ciò fosse stato prospettato come rischio dal Medico operante.

L’inestetismo cagionato alla paziente era dunque più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare e su tali ragioni veniva fondata la richiesta di risarcimento da parte della prima.

La Cassazione nel proprio iter motivazione ha rilevato che:

  • l’intervento era stato eseguito a regola d’arte;
  • si era verificato un danno alla salute sotto il profilo del peggioramento delle condizioni estetiche;
  • non erano state fornite alla paziente le informazioni rilevanti per consentirle di maturare una decisione libera e consapevole.

Sulla base di tali rilievi, la Corte affermava che, laddove ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, una volta accertato che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato, a ciò consegue auotamticamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito.

La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la non necessarietà dell’intervento, in termini di tutela della salute, consentono di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta.
Le conseguenze risarcitorie, nel caso di assenza o insufficiente consenso informato, sono diverse nel caso di interventi ”salvifici o necessari” rispetto a quelli “estetici” e non necessari.

Infatti, in caso di interventi salvifici non preceduti da una rigorosa in formativa, da cui siano derivate conseguenze dannose, il Medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri che ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

In caso di interventi non necessari, invece, un’operazione compiuta senza valido consenso perde a priori qualsiasi fonte di legittimazione, con ogni conseguente assunzione di rischio in capo al Medico, anche a fronte di interventi eseguiti a regola d’arte.

IL PREPOSTO

IL PREPOSTO

IL PREPOSTO

Obblighi e responsabilità del preposto all'interno di un'azienda

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) definisce specificatamente la figura del “Preposto” quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, svolge quattro compiti:

  1. sovrintende alla attività lavorativa;
  2. garantisce l’attuazione delle direttive ricevute in materia di igiene e sicurezza;
  3. controlla la corretta esecuzione di tali direttive da parte dei lavoratori;
  4. esercita un funzionale potere di iniziativa (ad es.: potere di interrompere il lavoro in situazioni in cui emerga un significativo pericolo per la salute dei lavoratori).

Il preposto rappresenta una figura chiave che può affiancare il datore di lavoro nei compiti di sovraintendenza del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con compiti meramente di controllo diretto sui lavoratori a lui assegnati.

In tale figura rientrano i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala etc. i quali  hanno il compito di dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, indipendentemente da una nomina ufficiale o da un conferimento formalizzato per iscritto (art. 299 del D.lgs 81/08 che sancisce il principio di effettività in base al quale gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure. Tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza es. Cassazione, Sezione III Penale n. 22118 del 03/06/2008).

Il preposto, dunque, è chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, tanto da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e sulle norme di sicurezza da osservare. Il preposto è chi possiede “di fatto” l’autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire e per tale ragione deve essere egli stesso prima di tutti gli altri, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

Lo specifico ruolo di garante della sicurezza è confermato dall’art. 18, co. 3-bis, introdotto dal decreto n. 106/2009, il quale prevede l’esonero da responsabilità del datore di lavoro ove la violazione verificatasi consista, unicamente, in un inadempimento ai propri obblighi da parte del preposto e manchi una culpa in vigilando del datore stesso.

L’art. 19 del TU sulla sicurezza elenca nel dettaglio gli obblighi del preposto:

A) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

B) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

C) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

D) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

E) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

F) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

G) frequentare appositi corsi di formazione.

Qualora detti obblighi non vengano osservati, il preposto è soggetto alle sanzioni individuate dall’art. 56:

a) arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), c), e), f);
b) arresto sino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), d), g).