DELIBERE CONDOMINIALI SU ARGOMENTI NON INSERITI NELL’ORDINE DEL GIORNO

DELIBERE CONDOMINIALI SU ARGOMENTI NON INSERITI NELL’ORDINE DEL GIORNO

DELIBERE CONDOMINIALI SU ARGOMENTI NON INSERITI NELL’ORDINE DEL GIORNO

Quando un'assemblea condominiale è annullabile?

Con l’introduzione della riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) è oggi espressamente previsto, all’art. 66 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che l’avviso di convocazione di un’assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno, pena l’annullabilità ai sensi dell’art. 1137 c.c.

Prima della legge del 2012, si applicava, in via analogica, l’art. 1105, comma terzo c.c., dettato in materia di comunione, il quale prevede per la validità delle deliberazioni della maggioranza, che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.

In ogni caso, il ragionamento alla base è il medesimo: l’ordine del giorno riveste la fondamentale funzione di informare i condomini degli argomenti che verranno trattati in assemblea, affinché questi ultimi siano in grado di partecipare e votare consapevolmente.
L’ordine del giorno non deve specificare in maniera analitica e dettagliata tutti gli argomenti da trattare in assemblea, bensì è sufficiente che questi ultimi siano comprensibili nei loro termini “essenziali”, in modo tale da consentire ad ogni condomino di poter valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti (ex multis Cass. 30 luglio 2004 n. 14560).

Si segnala che, di recente, sull’argomento, è intervenuta una sentenza della Cassazione (Cass. 23 gennaio 2014 n. 1445), relativa ad un caso in cui un condomino, assente alla riunione, contestava una delibera assembleare impugnandola davanti all’Autorità Giudiziaria, in quanto avente ad oggetto un argomento non inserito nell’ordine del giorno. D’altra parte il Condominio, convenuto in giudizio, asseriva che tale argomento, seppure non inserito all’ordine del giorno, era comunque conosciuto dal condomino.

Ebbene, la Cassazione ha dato ragione al condomino, affermando lapidariamente che “la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall’ordine del giorno e non aliunde”.
La totale mancanza o l’incompletezza dell’ordine del giorno, come sopra accennato, comportano l’annullabilità della decisione assembleare che può essere fatta valere senza dubbio dal condomino assente, ma anche da quello dissenziente (o astenuto), il quale, però, abbia eccepito l’irregolarità della convocazione.
Perfettamente valida, invece, la delibera su un argomento non indicato nell’ordine del giorno, qualora la decisione sia stata approvata all’unanimità da tutti i partecipanti al condominio.

INCIDENTI STRADALI CON LA FAUNA SELVATICA

INCIDENTI STRADALI CON LA FAUNA SELVATICA

INCIDENTI STRADALI CON LA FAUNA SELVATICA

Chi è tenuto a rispondere di tali danni?

Pensiamo al caso di un automobilista che subisce danni alla propria autovettura o, peggio, alla propria persona, a causa dell’impatto con un cervo o con un altro animale selvatico, che, improvvisamente, attraversa la sede stradale.
Chi è tenuto a rispondere di tali danni?

Ebbene, la fauna selvatica, ai sensi dell’art. 826 comma II c.c. fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato e la sua gestione, secondo la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è affidata alle Regioni, le quali devono adottare tutte le misure idonee affinché tale fauna non arrechi danni a terzi.
La Regione, di conseguenza – ove ne sussistano i presupposti – risponderà ai sensi dell’art. 2043 c.c. di eventuali danni cagionati a cose o persone da parte di un animale selvatico.
Non sarebbe, invece, responsabile la Provincia, poiché, anche qualora la Regione le avesse delegato tali poteri e funzioni quest’ultima rimarrebbe responsabile in quanto “la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri di gestione e deve essere esercitata nell’ambito delle direttive dell’ente delegante” (cfr. Cass., 01.08.1991, n. 8470).

Vi è, in realtà, un orientamento che ritiene necessario individuare il responsabile dei danni nell’ente a cui siano concretamente affidati, con margini di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio  e della fauna selvatica, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta (cfr. Cass., 08.01.2010, n. 80).
Altri, ancora, ritengono invece che Regione e Provincia siano chiamate a rispondere solidalmente dei danni subiti dagli utenti della strada.

Per quanto concerne la realtà veneta, si segnala che la Regione Veneto esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di controllo ex art. 2 legge Regionale 50/1993.
Sul punto si segnala, altresì, che la Legge Regionale Veneto n. 6 del 23 aprile 2013 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria”, prevede, all’art. 1 che: “La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l’utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica”.
In particolare, all’art. 4 dispone che: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”.
Ciò premesso, in linea generale, al fine di ottenere un risarcimento nei confronti della Regione (o della Provincia o di entrambi gli enti) è necessario tenere ben presente l’onere della prova imposto dall’art. 2043 c.c., il quale richiede l’individuazione di un comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico, oltre che la dimostrazione di un danno e del nesso causale tra quest’ultimo e la condotta della pubblica amministrazione.

In altri termini, è necessario dimostrare che l’Ente pubblico ha omesso di porre in essere quegli accorgimenti tecnici atti ad eliminare il concreto pericolo di attraversamento di animali selvatici, installando, in via esemplificativa, appositi dissuasori o reti di protezione oppure, quantomeno, provvedendo a collocare idonea segnaletica di pericolo, così come prescritto dal vigente codice della strada.